Osservatorio normativo

Ricollocazione dei dirigenti: assegnati i fondi

Sono stati assegnati i fondi per la ricollocazione dei dirigenti nelle Pmi. Di seguito riportiamo ampi stralci del provvedimento normativo.
• DECRETO 4 maggio 2011
Ripartizione dei fondi, ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 266, in materia di «Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa».

IL DIRETTORE GENERALE
del mercato del lavoro Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l’art. 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266 in materia di «Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa», il quale prevede un contributo pari al 50 per cento della contribuzione complessiva dovuta agli Istituti di Previdenza per una durata non superiore a dodici mesi, nei limiti dell’autorizzazione di spesa di lire 9.599 milioni annui a decorrere dal 1997, alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti ed ai consorzi tra di esse che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione; Visto, in particolare, il comma 2, art. cit., il quale prevede che l’erogazione del beneficio avvenga mediante conguaglio e che al termine di ciascun anno gli istituti previdenziali chiedano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il rimborso degli oneri sostenuti; (…)Considerato che nel corso degli anni si e’ registrato un mancato utilizzo di una parte delle risorse ripartite a livello regionale; Visto che in alcune regioni si registra un numero di richieste di ammissione alla concessione del beneficio dello sgravio contributivo previsto dalla citata legge n. 266/97 piu’ alto di quello autorizzato in virtu’ del limite delle risorse ripartite; Ritenuto opportuno ammettere alla concessione del beneficio anche quelle aziende le cui richieste di concessione del beneficio non trovano accoglimento pur in presenza di risorse non utilizzate sul capitolo 3974; Ritenuta la necessita’ di destinare alle regioni che registrano un maggior numero di richieste le risorse in concreto non utilizzate; Tenuto conto dell’accantonamento previsto da Ministero dell’economia e delle finanze sul capitolo 3974 pari ad euro 107.461,00;

Decreta: Art. 1
Per quanto in premessa indicato la somma di euro 927.244,00 per l’anno finanziario 2011 sara’ considerata quale limite di spesa ripartita a livello regionale per l’importo indicato a fianco di ciascuna Regione nella tabella allegata (Allegato 1) che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Le risorse sono ripartite a livello regionale sulla base della distribuzione delle imprese che occupano fino a 249 dipendenti (Fonte ISTAT riferita al Censimento 2001).
Art. 3
Una percentuale pari al 10 per cento dell’importo assegnato a ciascuna Regione e’ da destinarsi al finanziamento delle attivita’ utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato. L’importo sara’ assegnato alle Regioni che ne facciano espressa richiesta sulla base di programmi definiti ai sensi delle Convenzioni stipulate con gli organismi competenti a norma di legge.
Art. 4
Al termine dell’anno gli Istituti di previdenza chiederanno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il rimborso degli oneri sostenuti.
Art. 5
Le regioni, attraverso la Agenzie regionali per il lavoro ove presenti, sono tenute a comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i decreti di ammissione delle aziende alla concessione del beneficio di cui alla legge n. 266/97 all’atto della loro emissione.
Art. 6
Entro il 30 settembre 2011 le regioni dovranno trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale del mercato del lavoro – Divisione II, una relazione sull’applicazione della norma nella quale saranno riportati:
• il numero dei decreti emanati nei limiti delle risorse assegnate ad ogni singola regione;
• il numero e la denominazione delle imprese ammesse ai benefici di legge;
• il numero dei dirigenti assunti;
• il totale delle risorse impegnate a fronte delle risorse attribuite con decreto alle singole regioni.
Art. 7
Qualora le regioni dovessero ricevere richieste di concessione delle agevolazioni contributive oltre i limiti delle risorse assegnate, possono, in presenza dei requisiti di legge, completare la relativa istruttoria ammettendo l’azienda al beneficio dello sgravio contributivo, subordinando in ogni caso la esecutivita’ del provvedimento alla definitiva assegnazione di risorse aggiuntive oltre quelle ripartite con il presente decreto.
I decreti ammessi con riserva, dovranno essere trasmessi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali unitamente alla relazione di cui al precedente art. 6, integrata altresi’ con le seguenti informazioni:
• il numero dei decreti emessi con riserva;
• il numero e la denominazione delle imprese ammesse ai benefici di legge;
• il numero dei dirigenti assunti;
• il totale delle risorse aggiuntive necessarie a fronte delle risorse attribuite con decreto alle singole regioni.
All’esito, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dell’ordine cronologico di ricezione dei decreti muniti di riserva, comunichera’ alle regioni il riconoscimento delle risorse aggiuntive assegnate e la contestuale ammissione al beneficio delle corrispondenti domande.
La spesa relativa la presente decreto gravera’ sul capitolo 3974 «Somma da erogare a titolo di contributo alle imprese che occupano meno di 250 dipendenti ed ai loro consorzi, al fine del reimpiego del personale con qualifica dirigenziale» – Centro di Responsabilita’ 7 – Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro – Missione 26 – Programma 10 – 1.9 – Servizi e sistemi informativi per il lavoro – Funzionamento – dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’esercizio finanziario 2011. Il presente decreto e’ trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

I provvedimenti regione per regione

Legge 7 agosto 1997, n. 266 Art. 20 “Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa”.

REGIONI IMPRESE % STANZIAMENTO
FINO A 249 DIPENDENTI
• Piemonte 329.591 8,08 Euro 74.921,32
• Valle D’aosta 11.094 0,27 Euro 2.503,56
• Lombardia 750.596 18,39 Euro 170.520,17
• Prov. Di Bolzano* 39.902 0,98 Euro 9.086,99
• Prov. Di Trento* 37.161 0,91 Euro 8.437,92
• Veneto 375.971 9,21 Euro 85.399,17
• Friuli Venezia Giulia 86.567 2,12 Euro 19.657,57
• Liguria 124.718 3,06 Euro 28.373,67
• Emilia Romagna 359.942 8,82 Euro 81.782,92
• Toscana 312.879 7,67 Euro 71.119,61
• Umbria 64.327 1,58 Euro 14.650,46
• Marche 123.553 3,03 Euro 28.095,49
• Lazio 358.441 8,78 Euro 81.412,02
• Abruzzo 89.165 2,18 Euro 20.213,92
• Molise 19.459 0,48 Euro 4.450,77
• Campania 298.243 7,31 Euro 67.781,54
• Puglia 224.805 5,51 Euro 51.091,14
• Basilicata 33.072 0,81 Euro 7.510,68
• Calabria 98.780 2,42 Euro 22.439,30
• Sicilia 246.641 6,04 Euro 56.005,54
• Sardegna 95.787 2,35 Euro 21.790,23

Totale Stanziamento Accantonamento Somma Da Ripartire
Euro. 1.034.705,00 Euro. 107.461,00 Euro 100,00 Euro 927.244,00

(*) Le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono calcolate ai soli fini della comunicazione del relativo ammontare al Ministero dell’Economia e delle Fiananze per le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione dei suddetti stanziamenti

Giornale numero: 189 - Pagina: 27