Intervento

Tassazione degli atti plurimi: buone notizie per i cittadini

L’Agenzia delle Entrate ha finalmente accolto un’interpretazione “favorevole ai contribuenti” sulla tassazione degli atti cosiddetti plurimi mediante la circolare 44/E del 7 ottobre 2011.
La premessa è la distinzione tra “negozi collegati” e “negozi complessi”. Quando la connessione è necessaria, cioè non dipesa dalla esclusiva volontà delle parti, e ciascuna disposizione non risulti essere espressione di autonoma capacità contributiva, l’imposta di registro deve essere applicata una sola volta. Come si vedrà dalle esemplificazioni che seguono, resta il dubbio della disciplina tributaria da applicare al documento contenente più cessioni di quote, sintomatico elemento di capacità contributiva, ma rispetto al quale ancora si confrontano la soluzione “onerosa” statale espressa nella risoluzione 5 giugno 2008 n. 225 (un’imposta fissa di registro per ciascuna cessione) e quella “economica” più volte fatta propria dalla giurisprudenza tributaria.

PROCURE MULTIPLE
Iniziamo ad analizzare il caso del documento contenente più procure. Il fisco ha legittimato, espressamente, la tassazione con il pagamento di un’unica imposta fissa – che in sè congloba il costo della registrazione – del documento redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, contenente più atti di procura, applicando l’articolo 1, Tariffa, parte prima, allegata al Tur. Eppure, lo stesso soggetto aveva tentato di far passare l’opposta tesi a tenore della quale la procura conferita a più soggetti con poteri disgiunti sconta tante imposte fisse quanti sono i procuratori. E ciò quando la procura collettiva – passiva (cioè a favore di più procuratori) oppure attiva (rilasciata da più rappresentati) – congiuntiva o disgiuntiva, commerciale o non che sia – non può mai assumere una natura plurima. C’è poi il caso dell’atto con più rinunce all’eredità. Ai sensi dell’articolo 519 del Codice civile, “la rinunzia all’eredità deve farsi con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione”. Per l’amministrazione finanziaria risultava condivisibile il criterio di tassazione che legava le tasse fisse da corrispondere al numero delle rinunce contenute nell’atto, attesa l’ininfluenza reciproca – sul piano degli effetti – di ogni singola disposizione. L’ultimo documento di prassi, invece, conclude in termini esattamente opposti riproponendo per la fattispecie in esame quanto sostenuto per il documento contenente più procure, sulla base della qualificazione come “atti che non hanno contenuto patrimoniale (de) gli atti di rinuncia all’eredità con i quali si rifiuta, in sostanza, la delazione ereditaria, cioè l’offerta dell’eredità”.
La circolare n. 44/E del 2011 non prende posizione espressa sugli atti di accettazione dell’eredità o su quelli di acquiescenza, rispetto ai quali il fisco – più volte – ha tentato il recupero delle imposte fisse, motivando l’avviso di liquidazione nel modo che segue: “l’imposta fissa di registro è dovuta sulle singole adesioni, acquiescenze (o rinunce) poichè trattasi di disposizioni che sebbene contenute in atto unico sono indipendenti, prive di collegamento tra loro e perciò scindibili ed autonomamente rilevanti”. La conclusione deve essere, invece, la medesima delle rinunce e non solo per il difetto del contenuto patrimoniale nelle disposizioni ricordate. Tali atti sono meritevoli nel loro fine ultimo in quanto attraverso l’accettazione si “realizza” il passaggio ereditario dei cespiti, mentre grazie all’acquiescenza si affrancano i beni già oggetto di donazione o disposizione testamentaria dal pericolo di azioni di riduzione, con immediato beneficio per le parti, per la sicurezza dei traffici giuridici, per la fluida circolazione della ricchezza e – più in generale – per il buon funzionamento del mercato. In sintesi, tutte queste dichiarazioni di volontà si pongono l’una accanto all’altra nel perseguimento di un obiettivo comune che resta quello del rispetto dell’assetto patrimoniale definito dal de cuius. Quanto alle modifiche statutarie, per le verbalizzazioni assembleari dispone l’articolo 4, Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986: imposta fissa di registro, anche per le trasformazioni e le proroghe. Bisogna, ancora una volta, “verificare se ciascuna modifica statutaria prevista nei predetti verbali sia dotata di un autonomo contenuto patrimoniale o se, diversamente, tale requisito non ricorra”. Solo nel primo caso un corretto trattamento fiscale impone l’applicazione di tante imposte fisse quante sono le modifiche statutarie contenute nel verbale.

DONAZIONI
Gli atti di donazione esenti da imposta sulle donazioni non pagano neanche la fissa di registro. L’Agenzia supera in questa maniera i chiarimenti forniti con la circolare 22 gennaio 2008 n. 3, secondo la quale gli atti donativi sotto franchigia – benchè non assoggettati a tassazione ai fini dell’imposta sulle donazioni – devono l’imposta di registro nella misura fissa di euro 168. Con il nuovo orientamento – sostanzialmente riproduttivo della circolare 91/E del 18 ottobre 2001 e premessa la gratuità dell’attribuzione donativa – viene fissato, sulla base del disposto dell’articolo 25 Tur, il principio dell’alternatività tra imposta di registro ed imposta sulle successioni e donazioni.

Vincenzo Pappa Monteforte


Giornale numero: 13 - Pagina: 26