Giurisprudenza tributaria

Gestione d’impresa e accertamenti fiscali

Le Entrate motivano spesso i controlli sulla base di dati contabili che evidenzierebbero l’antieconomicità dell’attività esercitata: ma questo indice non sempre giustifica la presunzione di evasione


Molto spesso il criterio dell’antieconomicità della gestione d’impresa è utilizzato come un grimaldello da parte delle Agenzie delle Entrate per giustificare accertamenti in relazione a presupposti che, meglio inquadrati nella realtà, non avrebbero alcuna rilevanza quale indice di presunta evasione. Con conseguente inutile spreco di risorse da parte delle stesse Agenzie delle Entrate, del contribuente costretto ad inutile contenzioso e per le commissioni tributarie intasate da contenziosi che ben potevano essere risolti nella fase amministrativa.
Tipico esempio ne è una questione di recente risolta dalla Ctr di Napoli con la sentenza n. 368/34/11 depositata il giorno 8 novembre 2011.

I FATTI
Ad una micro impresa di pulizie costituita a fine anno 2001 sotto forma di società a responsabilità limitata, l’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento per l’anno 2004 in quanto “l’esame dei dati contabili indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni dal 2001 al 2005 evidenziano un’antieconomicità dell’attività esercitata”.
Più in particolare l’Ufficio contestava “l’incapacità di remunerare l’attività lavorativa dei soci e del capitale investito” e la poca credibilità degli stipendi per lavoro dipendente in relazione agli esigui utili conseguiti dalla società accertata.
L’Ufficio, ritenendo gli elementi contestati quali presunzioni gravi, precise e concordanti, anziché procedere ad un’eventuale verifica analitica, accertava maggiori ricavi applicando lo studio di settore relativo allo stesso periodo di imposta, studio per il quale la società non era coerente con riferimento al solo indice di valore aggiunto orario per addetto.
L’accertamento, in definitiva, si atteggiava a vero e proprio accertamento basato sugli studi di settore, carente sin dall’origine, come vedremo, per la mancata integrazione del preventivo contraddittorio.

VICENDA PROCESSUALE
Venuta meno la possibilità di preventivo contraddittorio con L’Ufficio, solo nel ricorso proposto contro l’accertamento la società poteva spiegare che l’attività era stata avviata da pochi anni; che nel corso del 2003 aveva perso un’importante commessa con conseguente aggravio della gestione e che, soprattutto, i soci erano ben remunerati in quanto essi stessi unici dipendenti della società.
Lamentava inoltre la mancata convocazione al preventivo contraddittorio e richiedeva l’applicazione del principio di diritto dettato in materia di accertamento mediante studi di settore dalla Suprema Corte di Cassazione con la nota sentenza SS.UU. n. 26635/09.
A conclusione del procedimento di primo grado le ragioni della ricorrente società erano parzialmente accolte, nel mentre con la sentenza sopra indicata la Ctr di Napoli, ricondotto il caso all’accertamento basato sugli studi di settore senza preventiva convocazione del contribuente al contraddittorio, in riforma della sentenza di primo grado, provvedeva ad annullare l’accertamento.

CONSIDERAZIONI
Con il termine “antieconomicità” (brutta parola che neppure il correttore del programma di video scrittura accetta), si vuole intendere la condotta dell’imprenditore che non persegue la massimizzazione del profitto della sua impresa.
Tale concetto potrebbe esprimere una qualche valenza positiva se l’impresa fosse condotta in un modello di mercato perfetto entro il quale l’imprenditore ben potrebbe traferire i suoi investimenti da un settore meno redditizio ad altro caratterizzato da maggiore dinamica reddituale. Chiunque può vedere come, soprattutto in un momento in cui nel nostro Paese da anni vi è assenza di qualsiasi forma di vivacità del mondo imprenditoriale, quasi non esiste più alcun “ascensore sociale” e con un tessuto economico composto in gran parte da micro imprese, la possibilità di “cambiare lavoro” sia solo un’utopia teorica.
Non vogliamo negare che, sovente, dietro scarsi risultati dichiarati al fisco vi sia vera e propria evasione fiscale, e siamo i primi a chiederne fortemente il contrasto, ma non si può generalizzare concludendo con “se un imprenditore non guadagna, perché non chiude?”. Allora il concetto di “antieconomicità” dell’impresa deve essere ricondotto ad indizio, a fonte di innesco per la verifica, ma non può certo assurgere a “presunzione” di evasione. Ponendo inoltre grande attenzione ai casi in cui – come quello in esame – l’impresa, ancorché condotta sul margine della convenienza, rappresenta l’unica possibilità di autoimpiego per i soggetti coinvolti. Con ciò introducendo anche l’esigenza di estendere a quante più fattispecie possibili il contraddittorio fra Ufficio e contribuente volto a risolvere in via preventiva, e nella fase amministrativa, la potenziale controversia basata su una errata percezione dei fatti.
Da esperienze personali, però, non sempre il funzionario addetto al riesame della verifica, anche in sede di accertamento con adesione, è disposto a sconfessare l’operato del collega – verificatore.
Tale mentalità potrebbe creare difficoltà applicative anche alla procedura di “reclamo” prevista dall’art. 17-bis del D. Lgs. 546/92 che dovrebbe entrare in vigore dal prossimo 1° aprile 2012.
Sull’argomento ci riserviamo di ritornare appena possibile per l’esame di alcuni profili di criticità.

Renato Polise


Giornale numero: 022 - Pagina: 18