Giurisprudenza tributaria

Inesistente la notifica di appello fatta dal messo speciale

Nel processo tributario l’Ufficio non può avvalersi di propri messi autorizzati per la notifica degli atti di appello. Infatti, l’Agenzia delle Entrate non è stata investita dalla legge processuale tributaria della possibilità di autonotificazione dell’atto di appello, potendo utilizzare per la notifica esclusivamente l’ufficiale giudiziario o il servizio postale. Questa è la sintesi della recente decisione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (sentenza n.185 del 21 settembre 2011) la quale ha dichiarato inesistente la notifica dell’atto di gravame di secondo grado nei casi in cui questa avvenga tramite messo speciale. In ordine alle modalità di proposizione dell’appello, i giudizi laziali hanno osservato: “Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, all’art. 16 (“Comunicazioni e notificazioni”) stabilisce che: “le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile” (comma 2); “… possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato ovvero… all’ufficio (fiscale) … mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto” (comma 3); “l’ufficio del Ministero delle finanze e l’ente locale provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall’Amministrazione finanziaria …” (comma 4). Prevede, poi, all’art. 20 (“Proposizione del ricorso” in primo grado) che: il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente articolo 16 (comma 1); “la spedizione del ricorso a mezzo posta deve essere fatta in plico raccomandato… con avviso di ricevimento” (comma 2).
Prescrive, infine, all’art. 53 che: “Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all’articolo 20, commi 1 e 2”. Detto art. 53 (“Forma dell’appello”), rinvia, quindi, soltanto ai commi 1 e 2, ma non pure al comma 4 dell’art. 20 (“notificazione a mezzo di messo comunale o di messo speciale”); e nessun argomento interpretativo accredita la tesi che il mancato rinvio anche a quest’ultimo comma sia frutto del caso e non, piuttosto, il risultato di una consapevole scelta legislativa, ispirata alla ratio di assicurare paritetico trattamento ad entrambi i contendenti, pubblico e privato; che, diversamente, nel giudizio di appello – nel quale soltanto l’ufficio finanziario, a differenza di quanto accade in primo grado, ha la facoltà di assumere l’iniziativa del processo verrebbe a godere di un’irragionevole posizione di privilegio, con l’attribuzione di una potestà di “autocertificazione”, negata, invece, alla controparte privata (appellata). Dal descritto quadro normativo si desume, quindi, che l’Amministrazione finanziaria non è stata munita dalla legge processuale tributaria della riferita potestà di “autonotificazione” del gravame di secondo grado che, ad avviso del Collegio, gli uffici delle Agenzie delle Entrate possono, pertanto, utilmente ed efficacemente proporre solo per il tramite di ufficiale giudiziario ovvero del servizio postale (commi 2 e 3 dell’art. 16 del D.Lgs. n. 546/1992); ma non avvalendosi dell’opera di messi comunali e, a maggior ragione, di messi “autorizzati” dalla stessa Amministrazione finanziaria, parte dell’instaurando processo di appello”.
Per completezza si segnala che la Cassazione in materia è di parere contrario. Infatti la suprema Corte ammette la notificazione del ricorso in appello per il tramite del messo “speciale” autorizzato dall’Agenzia delle Entrate, sebbene, in tema di appello, l’articolo 53 del D.lgs 546/1992 non richiami espressamente tale forma di notifica. Ma, a parere di chi scrive, vale sempre la pena eccepire l’inesistenza della notifica, nei casi in cui l’appello venga notificato dal messo speciale, in fin dei conti la Corte di Cassazione ci ha da sempre abituato a continui cambi di interpretazione giurisprudenziale su questioni processuali.

Gianluca Gaeta


Giornale numero: 022 - Pagina: 18