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| Descrizione: Docente di Bioetica - SUN |
Conoscere la propria identità biologica: un diritto di tutti?
L’antica questione del “diritto” a conoscere da parte di tutti, anche prima dei previsti lunghissimi anni, la
propria identità biologica, ritorna di attualità. Com’è noto, siffatto diritto è ancora negato in Italia per chi
fu partorito in anonimato, non fu riconosciuto alla nascita e, perciò, dato in adozione. La discussione
bioetica, biogiuridica e biopolitica si riscalda sia per le proposte di Legge e i disegni di Legge giacenti nel
nostro Parlamento, sia per le considerazioni a cui frattanto sospinge la ricerca biomedica e biogenetica
applicata alla fecondazione assistita, nonché per le nuove frontiere raggiunte dalla ricerca di patologie
geneticamente trasmissibili. Il tutto a riprova non soltanto dell’esistenza di più bioetiche, ma anche
dell’utilizzazione in chiave politica delle discussioni bioetiche.
Per quanto riguarda le norme, non molti ricordano che è depositato in Senato un Disegno di legge d’iniziativa
dei senatori Sarro e altri che, pur continuando a riconoscere i motivi di opportunità per la donna di partorire
in anonimato (a garanzia della protezione della salute della donna e, inoltre, per evitare concause di aborto),
ritiene ormai che sia da rivedere la prassi per la quale (in base alla legge 4 maggio 1983, n. 184), attraverso
l’adozione, il minore abbandonato era inserito stabilmente e definitivamente in una nuova famiglia, sicché tutto
quanto avvenuto in precedenza perdeva completamente rilevanza, in primis perdevano rilevanza i rapporti di fatto
tra il minore e la famiglia di origine che, salvi i soli impedimenti matrimoniali, erano completamente recisi
(per evitare la cosiddetta “doppia genitorialità” dell’adottato).
Il diritto di accesso dell’adottato alle informazioni sulle proprie origini, come si vede, è ancora sottoposto
ad una serie di cautele variamente commisurate alla sua età ed alle ragioni della ricerca che, ormai è
acclarato, non risponde soltanto a pur legittime esigenze piscologiche. Occorre trovare, in particolare, una
soluzione che ponga fine alla preclusione pressoché assoluta per gli adottati non riconosciuti alla nascita. Per
certi versi affini a queste problematiche, sono i nuovi scenari provenienti dalla fecondazione medicalmente
assistita che, in diversi casi, viene effettuata anche fuori Italia, quindi anche con il ricorso a gameti
eterologhi, ovvero prelevati al di fuori della coppia stabile. I nati dalle varie tecniche di procreazione
assistita dai medici avranno il medesimo statuto dei figli legittimi o dei figli naturali per il solo fatto che
la coppia abbia chiesto di essere sottoposta a fecondazione? È, questa, una domanda non oziosa, presente anche
tra le righe di un altro Disegno di Legge, presentato dai senatori Poretti e altri, il cui articolato
addirittura vieta alla madre del nato da procreazione assistita di poter continuare ad esercitare il diritto
all’anonimato.
Altrettanto affini sono gli scenari che si preparano nei campi della ricerca genetica ed omica, che studiano
molte malattie comuni, come ad esempio l’Alzheimer, l’asma, l’artrite, il cancro, le malattie cardiovascolari,
il diabete, l’ipertensione, l’obesità, il Parkinson e le malattie psichiatriche. La diagnostica molecolare è, in
merito, una nuova disciplina che sfrutta le tecnologie “omiche” per conoscere le malattie ed assistere gli
individui a rischio, anzi è ormai uno dei segmenti a più forte crescita dell’industria attuale della salute.
Certo, il trattamento completo di queste malattie a componente genetica rimane ancora una speranza, perché esse
non originano da un singolo difetto genetico o cromosomico, ma sono il risultato di un gran numero di effetti,
spesso additivi, derivanti, oltre che da una predisposizione genetica, dallo stile di vita, dall’ambiente e
dalla cultura. E tuttavia, si procede comunque alacremente nelle raccolte di campioni di tessuti e linee
cellulari, da cui si ottengono acidi nucleici e proteine, si procede alla custodia di essi in biobanche,
trattandoli anche con metodi statistico-informatici, perché questi “materiali” rappresentano appunto
un’importante fonte di risorse per la diagnosi e per la ricerca, da quella di base fino alla sperimentazione di
future terapie per le malattie genetiche (identificazione dei geni a rischio di malattia, dei geni di
suscettibilità e delle possibili applicazioni terapeutiche, compreso lo sviluppo di nuovi e specifici farmaci).
Ora, se disporre della possibilità di tantissimi campioni biologici di persone affette o portatrici o
predisposte a patologie su base genetica, o che manifestano variabilità alla risposta dei farmaci, è giustamente
ritenuto importante e da perseguire, non dovrebbe a fortiori esserlo quello dei soggetti adolescenti o
adulti di disporne, mediante la conoscenza della propria identità biologica originaria (non soltanto quella dei
genitori adottanti, a seguito di parto avvenuto in anonimato), sempre allo scopo di evitare, oltre che possibili
relazioni incestuose, anche patologie a componente genetica sui futuri propri nati? Conoscere precocemente, pur
con le dovute cautele, attraverso l’identità del proprio genitore biologico, il proprio dato, anche genetico,
non solo aiuterà a predire la suscettibilità individuale ad una manifestazione normale o patologica, ma potrà
avere un impatto significativo sul proprio gruppo familiare fino ad estendersi alle generazioni future,
assumendo così un valore culturale, in quanto aiuterà il gruppo umano a far luce sulla comprensione
dell’eziopatogenesi di molte malattie che riguardano estesi gruppi di persone.
Anche per questo, nella II Commissione giustizia della Camera dei deputati è in esame, dal gennaio 2010, il
Progetto di Legge 2919, che reca Modifiche all’articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di
accesso dell’adottato alle informazioni sulla propria origine e sull’identità dei genitori biologici. In esso,
tuttavia, si progetta ancora la prospettiva di attendere fino a 40 anni per far valere, senza autorizzazione del
giudice, un pieno diritto a ricevere ogni informazione in ordine alla propria origine e all’identità dei propri
genitori biologici, mentre per l’adottato che abbia compiuto 25 anni viene ancora posta un’eccezione, ovvero per
l’ipotesi in cui l’adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale, oppure anche uno solo
dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato (in tali casi l’adottato che ha compiuto i
25 anni dovrebbe, secondo il Progetto di Legge, comunque rivolgersi al tribunale per i minorenni che potrebbe
consentire l’accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, se sussistano ragioni legate alla salute
psico-fisica del richiedente e, solo dopo aver appurato che i genitori biologici siano deceduti, risultino
irreperibili, oppure abbiano fornito il loro consenso, potrebbe consentire l’accesso a tutte le informazioni
sulle origini dell’adottato).
Forse, è ancora troppo poco, anche se si possono capire certe resistenze dei genitori adottanti. Bisogna
spingere la discussione un poco oltre…

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