Sgr

Comunemente si indicata con l’acronimo “SGR”, la Società di Gestione del Risparmio ha sede nella capitale ed è composta da una serie di istituti che si occupano di intermediazione finanziaria.

Si tratta, dunque, di SGA, ovvero società di gestione armonizzate diffuse, oltre che in Italia, anche in tutti gli altri paesi dell’Unione Europea, già sin dal lontano 1998. Prese in prestito dal sistema statunitense, dove esistono da molto più tempo, tali società godono di una grande considerazione nel campo finanziario, in quanto operano al fine di garantire una gestione ottimale degli investimenti e, per raggiungere ambiziosi obiettivi in merito, si occupano della realizzazione di economie di scala.


Le SGR sono certamente numerose e, molto spesso, fanno capo agli istituti bancari, tanto è vero che tra le funzioni principali svolte da queste società vi è anche quella di promuovere e gestire fondi comuni di investimento.

Ed è proprio in merito all’attività svolta che le SGR vengono suddivise in due tipologie differenti:

  • societá promotrici;
  • società di gestione.

SGR: come possono operare in Italia? I requisiti

Naturalmente, per svolgere la propria attività in Italia, le SGR devono rispondere e soddisfare determinati requisiti e, in pratica, saranno la Banca d’Italia e la Consob a rilasciare eventuale regolare autorizzazione per permettere a queste società di lavorare su tutto il territorio dello stivale.

La licenza ad operare sarà rilasciata nel caso in cui:

  • le società siano legalmente riconosciute come S.p.a.;
  • la sede legale, così come la direzione generale, dovranno risultare necessariamente sul territorio italiano;
  • le cariche dirigenziali soddisferanno pienamente i requisiti elencati nel Testo Unico sulla Finanza;
  • sia stato versato un capitale minimo per come indicato dalla Banca d’Italia;
  • la Sgr dovrà rispettare l’obbligo di presentare un programma preventivo sulla attività che svolgerà all’inizio, unitamente ad una relazione su come essa è organizzata è strutturata;
  • dovrà esibire documentazione relativamente allo statuto e all’atto costitutivo della società;
  • nella sua denominazione completa dovrà comparire anche la voce “società di gestione del risparmio”;
  • la struttura del gruppo alla quale la Sgr appartiene non deve essere di pregiudizio all’esercizio della vigilanza su di essa;

Anche in assenza di uno solo di questi requisiti, la Banca d’Italia non concederà alcuna autorizzazione ad operare.

Quindi, una Società di gestione del risparmio è un istituto, un organismo che ha l’obiettivo di creare e far sviluppare un fondo comune di investimento, attirando la clientela in numero sempre maggiore.
Il suo compito è quello di raggiungere determinati scopi che diano garanzie ai clienti che hanno investito nel fondo, naturalmente con il fine di trarne un profitto sulla base della valutazione di un determinato profilo di rischio.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, rilevando soldi da parte di numerosissimi risparmiatori, qualsiasi SGR è sottoposta a rigidi controlli. Non a caso, ogni società di gestione del risparmio, ha un patrimonio diverso da quello del fondo, comunque depositato presso una banca o comunque presso un terzo attore finanziario che ha il compito di verificare che la gestione di queste somme avvenga nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia e delle regole previste dallo statuto.
Tra gli altri compiti, queste società possono anche attivare degli appositi servizi di consulenza o occuparsi della gestione di patrimoni di privati o collettivi.

SGR: quale è il capitale minimo richiesto?

È la Banca d’Italia a stabilirlo: il capitale minimo che viene richiesto al fine di operare in Italia come società di gestione del risparmio è pari ad 1 milione di euro.

Partecipazione al capitale

In merito alla partecipazione al capitale delle società di gestione del risparmio, a dettare le regole è il decreto n.469 del 1998 del Ministero del Tesoro, che recita che “chiunque sia titolare di azioni con diritto di voto in misura superiore al 5%, o una partecipazione di controllo, ai sensi del D.Lgs. n.385/1993 del Testo Unico Bancario, non può esercitare il diritto di voto per le azioni eccedenti questa soglia o per l’intera partecipazione di controllo, nei casi in cui abbia riportato condanne per reati di natura finanziaria o per un delitto non colposo”.

Ancora, coloro che acquistando le azioni di una società di questa tipologia superino le soglie del 5%, 10%, 20%, 33% e 50% o, comunque, una percentuale tale da permettere l’esercizio del controllo, avranno l’obbligo di informare preventivamente la Banca d’Italia, che procederà alla verifica del possesso dei requisiti di onorabilità.

Se a partecipare al capitale è la stessa SGR, sono previste anche in questo caso alcune limitazioni. Tali partecipazioni possono essere riferite a società finanziarie o strumentali, esclusivamente a titoli di banche O a compagnie di assicurazione e nel caso in cui si tratti di una partecipazione di controllo, la stessa deve essere comunicata dalla società alla Banca d’Italia con almeno 60 giorni di preavviso.




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