Nel caso nel proprio stabile si presentino dei problemi di cedimento del solaio, ci si potrebbe trovare di fronte a una serie di problematiche non di poco conto.
Quando si verifica questo problema, non è sempre del tutto semplice suddividere i costi sostenuti per la riparazione del solaio. Per prendere la decisione più corretta, è bene comprendere se la spesa deve essere suddivisa fra i due proprietari o se la spesa dovrà essere suddivisa tra tutti i condomini.
La modalità per comprendere al meglio come inquadrare la spesa, è quella che prende in considerazione le parti comuni del condominio. Se il solaio si trova nelle parti ad uso comune dell’edificio allora la spesa si dovrà suddividere tra i tutti i condomini, mentre se si trova all’interno di due unità abitative allora la spesa andrà suddivisa tra le due parti.
Cosa dice l’articolo 1125 del Codice Civile?
In questo ultimo caso, l’articolo 1125 del Codice Civile riporta che:
“Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.”
In base a questo articolo del Codice Civile si evince che la spesa per le spese sostenute dovrà essere sostenuta in parti uguali dalle due parti. Anche nel caso ci si trovi davanti ad un contradditorio tra le due parti.
Le problematiche tra vicini purtroppo sono all’ordine del giorno. Chi si lamenta del non rispetto dell’orario dei lavori di ristrutturazione sabato e domenica, dei problemi dati dal cane che abbaia forte quando il padrone non è presente in casa al non rispetto dell’orario del silenzio.
Cedimento del solaio di una terrazza o del lastrico
Non tutti i solai sono uguali quando si parla di condomini. Si possono riscontrare una serie di situazioni particolari come quelle che riguardano il lastricato solare o una terrazza a livello.
Se ci si trova di fronte a un lastricato solare con il compito di copertura del condominio, la ripartizione delle spese andrà calcolata in millesimi sulla base delle tabelle condominiali. Cosa che si evince anche sulla base dell’articolo 1123 del Codice Civile. Nel caso il lastricato solare sia del tutto o in parte di pertinenza di un condomine, allora si dovrà applicare l’articolo 1126 del Codice Civile e l’ammontare della spesa andrà calcolata con una ripartizione delle spese di 2/3 e 1/3.
Se invece la problematica si trova in una terrazza a livello, la suddivisione delle spese per il suo ripristino si andrà a ripartire con una suddivisione di 2/3 e 1/3.
Claudio Marchetti
Imprenditore nel settore dell'editoria digitale, è co-fondatore del progetto denaro.it. Appassionato di comunicazione e ottimizzazione per i motori di ricerca. Lo sviluppo di denaro.it è stato dettato da una sfida personale nell'andare a creare un nuovo progetto editoriale nel panorama italiano.